TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 5.
(Clausola di salvaguardia).

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

      Identico.


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